L.R.11/2006 ART.9/bis – SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEI MINORI

L.R.11/2006 ART.9/bis – SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEI MINORI

Si rende noto che è possibile presentare la domanda di sussidio economico a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

 

Il sussidio è concesso al genitore in possesso dei requisiti previsti nel bando allegato.

 

Il sussidio verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

 

La domanda compilata sull’apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Tagliamento, completa di tutti i documenti richiesti (appuntamento telefonico con l’A.S. dott.ssa Silvia Bortoli tel.0434/843434), deve essere presentata fino al 30 ottobre 2020 (entro le ore 12,00).

 

Il sussidio ha le seguenti caratteristiche:

Ø    consiste in una prestazione che può essere erogata solo a condizione che il genitore ABBIA TUTTI i requisiti previsti;

Ø    consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall’Autorità Giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di € 300,00 mensili per figlio minore;

Ø    viene concesso per un periodo di un anno rinnovabile fino al raggiungimento della maggiore età del minore qualora permangano i requisiti previsti dalla normativa;

Ø    può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.